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Riflessioni sulla sentenza della Corte Costituzionale sul TFS differito

Giudicato illegittimo per i pensionati di vecchiaia, ora però serve una legge!

Riflessioni sulla sentenza della Corte Costituzionale sul TFS differito

Come oramai risaputo, lo scorso 23 giugno è stata finalmente pubblicata la tanto attesa sentenza n. 130 della Corte Costituzionale sul ricorso del TAR

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Come oramai risaputo, lo scorso 23 giugno è stata finalmente pubblicata la tanto attesa sentenza n. 130 della Corte Costituzionale sul ricorso del TAR Lazio sulla “rilevante e non manifestamente infondata questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, co. 2, del D.L. 79/1997 e 12, co. 7, del D.L. 78/2010, per contrasto con l’art. 36 Cost.”, norme che hanno imposto ai lavoratori pubblici il differimento del pagamento del TFS maturato, e poi anche il suo frazionamento in più rate.

Per comprendere la portata del pronunciamento della Corte, partiamo innanzitutto dal quadro esistente.

A differenza del TFR (Trattamento di Fine Rapporto), che i lavoratori privati percepiscono in tutto il suo maturato economico al momento del collocamento in pensione, il TFS (Trattamento di Fine Servizio) destinato ai lavoratori pubblici, invece viene erogato in tempi più lunghi, che differiscono tra loro in ragione della causa di cessazione dal servizio:

  • entro 105 giorni,in caso di cessazione per inabilità o per decesso;
  • dopo 12 mesidalla cessazione nell’ipotesi in cui questa sia avvenuta per raggiungimento del limite di età oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata;
  • dopo 24 mesidalla cessazione in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.).

In aggiunta, la corresponsione del TFS ha tempi diversi in relazione alla somma maturata da erogare: un’unica soluzione, se l’importo è pari o inferiore a 50mila euro; due rate annuali, se l’importo è compreso tra 50mila euro e inferiore 100mila euro (la prima pari a 50.000 euro e la seconda pari all’importo residuo); tre rate annuali, se l’importo è pari o superiore a 100mila euro.

Dal 2020 poi è intervenuta la possibilità per il neo pensionato pubblico di richiedere in banca un anticipo del proprio TFS/TFR in base a uno specifico accordo intercorso tra Governo e ABI nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro (alcune banche consentono anche l’anticipazione di tutto il TFS maturato),  ma con costi bancari molto elevati che arrivano oggi fino al 4-5 % a causa dell’aumento dei tassi di interesse e del c.d.“rendistato”. Più recentemente, anche l’INPS ha reso possibile l’anticipo di TFS/TFR, a costi più contenuti (1% fisso dell’importo erogato con l’aggiunta di un ulteriore 0,50% una tantum per spese di amministrazione), ma anche qui ovviamente aggiuntivi seppur in misura minore, e con il limite del tetto di finanziamento disponibile.

Ebbene, la sentenza della Corte Costituzionale qui allegata, ha affermato che “il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (TFS) spettanti ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell’ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività della erogazione, atteso che “si tratta di un emolumento volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una particolare e più vulnerabile stagione della esistenza umana. Per questo, la rateizzazione va ad “aggravare il vulnus”, e da qui l’invito da parte della C.C. al legislatore ad individuare i mezzi e le modalità di attuazione di un intervento riformatore…”, precisando inoltre che la discrezionalità del legislatore al riguardo non è temporalmente illimitata. E non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa”. Infine, per quanto attiene all’anticipo bancario del TFS, la Corte ha rilevato come lo stesso sia di fatto configurabile come “un finanziamento oneroso che riversa sul lavoratore il costo della fruizione tempestiva”. Questi, in sintesi, i punti più significativi della sentenza.

A nostro giudizio, trattasi di una sentenza in chiaroscuroche da un parte non afferma, come noi avevamo fortemente auspicato, l’incostituzionalità delle norme che dispongono il differimento/rateizzazione del pagamento del TFS ai dipendenti pubblici, che, secondo i calcoli fatti da INPS, avrebbe comportato un costo di 13,9 mld di euro a fronte degli oltre 1,5 milioni di pensionati in attesa, costo che però la stessa INPS aveva precisato essere in grado di sostenere (va segnalato che la C.C. ha comunque rigettato in sentenza il maldestro tentativo di INPS di differenziare il TFS, differibile e rateizzabile, dal TFR).

Dall’altra, però, la C.C. ha affermato in sentenza come non sia giustificabile il differimento/rateizzazione del TFS per chi “va in pensione per raggiunti limiti di età o di servizio”, e dunque in primis per i “pensionamenti di vecchiaia”e da qui l’invito della stessa Corte Costituzionale al legislatore a rimuovere questa condizione, pur se in modo progressivo. Il differimento/rateizzazione del TFS per i pensionamenti diversi dalla “vecchiaia”, troverebbe invece, a giudizio della Corte, “giustificazione nella finalità di disincentivare i pensionamenti anticipati e di promuovere la prosecuzione dell’attività lavorativa”il che francamente ci convince molto poco perché stabilisce un principio valido solo per i lavoratori pubblici.

La nostra Federazione, con comunicato diffuso nella stessa giornata della pubblicazione della sentenza, ha espresso comunque soddisfazione per la sentenza della C.C. che segna “un primo importante risultato”, anche se “avrebbe preferito una pronuncia che dichiarasse in modo esplicito l’incostituzionalità delle norme che hanno previsto il differimento del pagamento del TFS”, e ha affermato, attraverso le parole del proprio Segretario Generale Marco Carlomagno,  che “comunque la formula utilizzata dalla Corte nelle motivazioni a corredo della sentenza, ne chiariscono in modo evidente i profili in contrasto con la Costituzione e accolgono pienamente le motivazioni alla base dell’iniziativa assunta in questi anni dalla FLP per rimuovere gli effetti dell’ennesima normativa punitiva nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici, ancora più odiosa perché esercitata in un momento in cui si è più deboli ed  esposti alle difficoltà della vita”.

L’impegno della FLP è volto allora, sin da subito, a tallonare Governo e Parlamento affinché sia data piena e sollecita attuazione alla sentenza varando prima possibile una legge riformatrice, come chiesto dalla Corte.

Ricordiamo inoltre che la stessa C.C. si era già espressa in modo sostanzialmente analogo con la sentenza n. 159/2019, più volte richiamata nei nostri Notiziari, rimasta però sinora lettera morta in quanto non seguita da alcuna legge attuativa per la “disattenzione” di Governo e Parlamento.

Questo rischio va oggi assolutamente evitato, ed è per questo che la nostra Confederazione CSE unitamente a CSE FLP Pensionati e FLP, ha inviato una formale richiesta al Presidente del Consiglio e ai ministri competenti, affinchè si adoperino rapidamente per l’emanazione di una norma di legge che consenta di cancellare la “vergogna assoluta” del TFS differito e rateizzato per chi “va in pensione per raggiunti limiti di età o di servizio”.

Fonte: Flp.it

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