Il 23 giugno 2016 è stata una data storica per il Regno Unito in quanto il popolo sovrano ,ed oltre manica lo è veramente ,ha deciso con un referendum
Il 23 giugno 2016 è stata una data storica per il Regno Unito in quanto il popolo sovrano ,ed oltre manica lo è veramente ,ha deciso con un referendum consultivo l’uscita dall’Unione Europea e di conseguenza tutto questo fu considerato uno affronto inaspettato dai notabili di Bruxelles. Naturalmente il ritiro dalla U.E. non fu immediato per i molti aspetti tecnici e solo la data del 31 dicembre 2020 ha sancito l’uscita definitiva dalla U.E. sotto ogni aspetto economico e giuridico. In realtà il Regno Unito ancora una volta ha dato lezione di vera democrazia al mondo perché i sudditi di sua Maestà come hanno deciso di entrare nel 1973 in quella che allora si chiamava Comunità Economica Europea così nel 2016 hanno deciso uscire dall’Unione Europea .Non dimentichiamo che il Regno Unito è una nazione dove è nata la democrazia parlamentare e sembrerebbe un paradosso che si è sviluppata proprio all’interno della forma di stato della Monarchia e non della Repubblica ,ma invece non vi è alcun paradosso in quanto l’origine del parlamentarismo inglese è prettamente fiscale difatti il 15 giugno 1215 data di emanazione della Magna Charta Libertatum , il re d’Inghilterra Giovanni Plantageneto , detto Giovanni Senzaterra ,decise che nessuna imposta con tale provvedimento può essere applicata dal Re se non fosse stata approvata dal concilio del Regno. Dunque il sistema parlamentare moderno ha una origine fiscale e la Magna Charta Libertatum sancì il primo passaggio dalla monarchia con i poteri assoluti a quella parlamentare dove è il Parlamento il luogo dove vengono prese le decisioni volute dal popolo e nel tempo non solo di carattere fiscale ma di ogni interesse nazionale .
Il ritiro del Regno Unito dalla U.E. comunemente chiamata “Brexit” ,ha determinato l’inapplicabilità di numerose norme di armonizzazione europea in varie materie ed ovviamente anche in quelle fiscali. Tra le Direttive più importanti che regolamentano i redditi cross border vi sono la Direttiva Madre -Figlia e la Direttiva Interessi e Royalties .La Direttiva Madre -figlia disciplina i dividendi in entrata ed uscita tra le società di capitali stabilite nei paesi che appartengono all’U.E. In certe condizioni richieste dalla citata direttiva i dividendi distribuiti dalla società controllata (Figlia) non sono soggetti alla ritenuta fiscale nel paese dove è situata e contemporaneamente sono esentasse i dividendi nel paese dove si trova la società controllante (Madre).In una situazione come quella attuale post Brexit gli effetti della mancata applicazione della suddetta direttiva non sono così disastrosi come alcuni dipingono infatti come nel caso in cui una società italiana controlli una società inglese perché il Regno Unito non applica alcuna ritenuta in uscita sul dividendo societario distribuito dalla società controllata e la controllante stabilita in Italia paga le imposte con l’aliquota del 24% solo sul 5% del dividendo in entrata il che matematicamente vuole dire che la società controllante italiana paga solo 1.20% sul dividendo proveniente dalla società controllata stabilita in UK. Viceversa nel caso in cui la società controllante sia situata nel Regno Unito il dividendo incassato proveniente dalla società controllata stabilita in Italia per la normativa inglese chiamata “dividend exemption” non viene tassato a fronte delle ritenute sui dividendi erogati che la società controllata italiana deve versare. In definitiva si può affermare che nonostante la Brexit il Regno Unito conserva un notevole interesse dove condurre il proprio business non solo per ragioni fiscali ( aliquota company tax pari al 19%) ma anche per la flessibilità della normativa del lavoro ,per la velocità e i modesti costi di costituzione delle società , per il sistema bancario predisposto a sostenere le aziende e per la facilità ad ottenere le autorizzazioni amministrative necessarie per condurre il business .
A cura di Monica Origgi