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Sull’ intelligenza artificiale Ue indecisa tra armonizzazione e margini di libertà eccessivi

Sull’ intelligenza artificiale Ue indecisa tra armonizzazione e margini di libertà eccessivi

La proposta di Regolamento sull’Artificial intelligence (Ai Act) delinea un percorso di sviluppo e uso dei sistemi di Ai che intende promuovere sia l’

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La proposta di Regolamento sull’Artificial intelligence (Ai Act) delinea un percorso di sviluppo e uso dei sistemi di Ai che intende promuovere sia l’innovazione sia i diritti fondamentali. È un obiettivo dichiarato fin dal suo insediamento dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Nel perseguirlo, l’Ai Act pone delle sfide significative per il futuro funzionamento e sviluppo del mercato interno. In quanto Regolamento, l’Ai Act ha lo scopo di istituire un quadro giuridico uniforme e imporre agli Stati membri una serie di obiettivi rilevanti per l’interesse pubblico. Così, l’Ai Act, per promuovere il mercato interno dell’Ai, vieta agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all’uso di sistemi di Ai, salvo espressa autorizzazione del Regolamento. Questo è apprezzabile. Come lo è il fatto che l’Italia abbia già adottato la “Strategia sull’Intelligenza Artificiale”, con 24 politiche per aumentare la competitività internazionale del Paese e mettere a servizio di alcuni settori chiave le eccellenze della ricerca in campo Ai. Il filo conduttore della Strategia parte dall’istruzione e le nuove competenze. Si tratta di un aspetto innovativo cruciale per l’Italia che, anche nell’ultimo Digital economy and society index (Desi) della Commissione europea, spicca per le scarse competenze digitali di cittadini, imprese e pubblica amministrazione. L’Italia, dunque, può agire come promotore e traghettatore di un approccio europeo all’Ai che non porti alla frammentazione, ma favorisca l’Unione, per assicurare che l’Ai faccia bene al mondo della produzione e della ricerca, a quello sociale e a quello ambientale.

Nonostante questi aspetti positivi, restano tuttavia alcuni problemi. L’Ai Act lascia una libertà significativa per quanto riguarda le direzioni di mercato degli Stati membri. Questo può creare una frammentazione del mercato unico dell’Ue, in contrasto con l’obiettivo dell’Ai Act di far rispettare le regole orizzontali prima che gli Stati membri inizino a legiferare individualmente. In particolare, pur comprendendo la ratio specificata dal Considerando 68, ossia che «per motivi eccezionali di pubblica sicurezza o di tutela della vita e della salute delle persone fisiche nonché della proprietà industriale e commerciale, gli Stati membri possano autorizzare l’immissione sul mercato o la messa in servizio di sistemi di Intelligenza artificiale che non sono stati sottoposti a una valutazione della conformità», essa fa sorgere almeno due tipi di problemi: la compliance con il Regolamento e la conseguente frammentazione del mercato. Il Considerando 68 rischia di rendere inutile lo sforzo di armonizzazione, nonostante l’effetto Bruxelles sia anche interno all’Unione. Questo perché i rinvii messi in rilievo necessitano di una serie di interventi in capo agli Stati membri, i quali, per garantire un’applicazione razionale delle norme, ed evitare interpretazioni creative e incoerenti, dovranno sviluppare le competenze necessarie in materia di Ai e allocare sufficienti risorse umane e finanziarie, sviluppando approcci locali legislativi e quindi diversificando i tipi di compliance. Di qui l’importante contro-bilanciamento offerto dall’istituzione, secondo l’Ai Act, di uno European Ai Board: una nuova autorità che, assieme alla Commissione europea, e in collaborazione con l’industria tecnologica, dovrà coordinare e consigliare gli Stati membri. Resta da vedere se la tensione tra l’obiettivo di armonizzazione del mercato interno dell’Ai e il rischio di una sua frammentazione si risolverà in pratica a favore della prima e non della seconda.

La difficoltà evidenziata riemerge anche nella definizione di “sistemi di Intelligenza artificiale” proposta dall’Art. 3: «Software sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell’allegato I, che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall’uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono». Come si rileva dall’explanatory memorandum all’inizio dell’Ai Act, questa definizione “aperta” garantirebbe la massima conformità ai valori europei. Tuttavia, essa può anche generare una varietà d’interpretazioni nazionali che potrebbero essere fonte di incoerenza e frammentazione. Leggendo l’Art. 3 (1) in combinato disposto con l’Allegato I, si evince che il termine Intelligenza artificiale comprende praticamente qualsiasi programma di computer, definendo in modo troppo ampio e discrezionale che cosa possa essere ricompreso al suo interno. Da un lato, una definizione ampia di sistemi Ai può essere giustificata alla luce delle pratiche vietate nell’uso dell’Ai delineate nell’Art. 5, per compensare le minacce poste da diversi tipi di software ai diritti fondamentali. In questo caso, il discrimine dovrebbe essere basato non sul fatto che tali pratiche vietate sono abilitate dall’apprendimento automatico o logico, ma sul pericolo che esse pongono ai diritti dei cittadini interessati. I requisiti obbligatori previsti per questi sistemi nel titolo III, capitolo 2, si basano sull’osservazione che alcuni diritti fondamentali sono influenzati negativamente, in particolare, dalle caratteristiche speciali del machine learning, come l’opacità, la complessità, e la dipendenza dai dati. Poiché queste caratteristiche non sono presenti, o lo sono solo in parte, in molti algoritmi non basati sul machine learning l’ampia definizione di Ai potrebbe portare potenzialmente a una regolamentazione eccessiva. Purtroppo, va anche sottolineato che nell’Ai Act manca il riferimento ai princìpi costituzionali, se non per il richiamo ai termini «umano» e «dignità», che potrebbero controbilanciare possibili interpretazioni “centripete” di aspetti dell’Ai Act come il Considerando 68 e l’Art. 3.

In conclusione, la potenzialità dell’Ai Act nell’uniformare, armonizzare e promuovere il mercato dell’Ai in Europa è enorme. Restano tuttavia diversi elementi di rischio di frammentazione interpretativa e applicativa. La buona notizia è che si tratta di un testo ancora migliorabile. I rischi sopra indicati possono essere ridotti o addirittura eliminati. C’è ancora tempo, ma è meglio fare attenzione.

Fonte: Il Sole 24 ore

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