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Fintech, l’Italia fa un (altro) passo avanti

Fintech, l’Italia fa un (altro) passo avanti

La Camera vota a favore del disegno di legge, voluto dal ministro dell’Economia, che nei fatti ha aperto la strada alla finanza digitalizzata e alla b

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La Camera vota a favore del disegno di legge, voluto dal ministro dell’Economia, che nei fatti ha aperto la strada alla finanza digitalizzata e alla blockchain per azioni e bond

Un passo avanti per l’Italia non da poco. Ed è anche merito di Giancarlo Giorgetti. Un mese fa il governo italiano ha aperto la strada alla finanza digitalizzata e alla blockchain per azioni e bond: il Consiglio dei ministri aveva approvato un decreto legge, presentato dal ministro dell’Economia, in materia di “emissione e circolazione in forma digitale di strumenti finanziari e misure di semplificazione della sperimentazione fintech”.

Il decreto legge approvato in quella occasione introduceva più nel dettaglio le norme per l’emissione di azioni e obbligazioni tokenizzate e rappresenta un tassello fondamentale per la realizzazione degli investimenti in digitalizzazione e senza oneri per la finanza pubblica. E oggi la Camera con 79 voti favorevoli, nessun contrario e 39 astensioni, ha approvato, con modificazioni, il ddl sugli strumenti finanziari digitali e sulla sperimentazione Fintech.

Si tratta di una normativa che è stata richiesta espressamente dall’Unione europea che ha il compito di fornire una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito. In primo luogo la nuova norma fornisce una definizione di quelli che sono gli strumenti che rientrano nel cosiddetto Fintech, cioè strumenti finanziari, che vengono determinati dalla cosiddetta direttiva Mifid II.

Di più. Per tecnologie basate su registri distribuiti si intendono le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. Nell’ambito della sperimentazione FinTech e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l’esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni.

 

Fonte: formiche.net

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