HomeEuropa e economia

Brexit, Iva semplificata per le imprese GB

Le imprese stabilite nel Regno Unito possono continuare ad operare ai fini Iva in Italia con il sistema semplificato dell’identificazione diretta, secondo le disposizioni dell’art. 35-ter del dpr 633/72, senza dover nominare necessariamente il rappresentante fiscale

Brexit, Iva semplificata per le imprese GB

Le imprese stabilite nel Regno Unito possono continuare ad operare ai fini Iva in Italia con il sistema semplificato dell'identificazione diretta, sec

Caro bollette: ecco due motivi (folli) del perché
La petizione popolare web anti-Brexit supera 3 milioni di firme
Moody’s: “Rating dell’Italia dopo le elezioni”

Le imprese stabilite nel Regno Unito possono continuare ad operare ai fini Iva in Italia con il sistema semplificato dell’identificazione diretta, secondo le disposizioni dell’art. 35-ter del dpr 633/72, senza dover nominare necessariamente il rappresentante fiscale. La Brexit non fa venire meno la semplificazione, in considerazione dell’accordo di collaborazione e reciproca assistenza in materia di Iva firmato tra Ue e Uk il 24 dicembre 2020. Lo chiarisce l’agenzia delle entrate con la risoluzione n. 7 di ieri, 1° febbraio 2021; risoluzione che conferma, peraltro, la soluzione prospettata da ItaliaOggi Sette nell’edizione di ieri, alla luce dei contenuti dell’intesa pubblicata nella GUUE del 31 dicembre. L’agenzia osserva che, per i soggetti extra-Ue, la possibilità di identificazione diretta è subordinata al rispetto del comma 5 del citato articolo 35-ter, secondo cui possono avvalersi di tale procedura semplificata, oltre ai soggetti comunitari, anche i soggetti stabiliti «in un paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta» in maniera analoga a quanto previsto dalle direttive in materia.

Ciò premesso, l’accordo di cui sopra, provvisoriamente applicabile già dal 1º gennaio 2021, contiene anche un protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di Iva e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte che, nella sostanza, contempla forme di collaborazione corrispondenti a quelle previste dagli omologhi strumenti vigenti nella Ue. Di conseguenza, l’agenzia, analogamente a quanto reso noto con la risoluzione n. 44/2020 con riguardo alle imprese norvegesi, ritiene sussistenti i presupposti per continuare ad applicare ai soggetti passivi del Regno Unito le disposizioni dell’articolo 35-ter, comma 5, del dpr 633/72, ai fini dell’assolvimento degli obblighi e dell’esercizio dei diritti in materia di Iva sul territorio dello stato. La risoluzione puntualizza infine che gli operatori del Regno Unito che già dispongono in Italia di un rappresentante fiscale nominato, oppure di un identificativo attribuito anteriormente al 1° gennaio 2021, possono continuare ad avvalersene.

Fonte: www.italiaoggi.it

Commenti