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Beps, 21 clausole di riserva

Beps, 21 clausole di riserva

L’applicabilità del Beps, la convenzione multilaterale sulla fiscalità internazionale firmato lo scorso 7 giugno a Parigi da più di 60 paesi, è in sal

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L’applicabilità del Beps, la convenzione multilaterale sulla fiscalità internazionale firmato lo scorso 7 giugno a Parigi da più di 60 paesi, è in salita. Nonostante l’accordo raggiunto, l’efficacia del trattato sarà subordinata all’utilizzo da parte degli stati firmatari delle clausole di riserva (di cui l’accordo è pieno), che daranno la possibilità ai paesi partecipanti di non applicare in via unilaterale alcune delle disposizioni contenute nella convenzione, fermo restando alcune regole minime che saranno obbligatorie per tutti. Dalla lettura dei vari articoli, emerge ciclicamente una frase che identifica chiaramente questo rischio: «Una parte si riserva il diritto di non applicare la totalità del presente articolo ai suoi accordi fiscali coperti», dove «una parte» rappresenta uno degli stati firmatari e «accordi fiscali coperti» identifica uno qualunque degli accordi bilaterali raggiunti tra due stati. In pratica, su temi importanti come il disallineamento da ibridi (art. 3) o le misure antiabuso per le stabili organizzazioni, ogni stato potrà far prevalere l’accordo bilaterale tra esso e uno paese terzo sulla convenzione multilaterale. La conferma arriva, oltre che da specifici paragrafi  sul tema delle clausole di riserva presenti all’interno di svariati articoli (praticamente, il riferimento è previsto in ogni disposizione, con alcune piccole eccezioni), dall’articolo 28 della convenzione stessa, il cui titolo è, per l’appunto, «Riserve». L’articolo stabilisce come non possano essere formulate riserve alla convenzione salvo quelle espressamente consentite dai paragrafi presenti negli articoli, che vengono elencate dalla stessa norma. L’articolo 28 ne individua ventuno all’interno della convenzione,  specificando come la loro formulazione debba avvenire al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica. Nel caso esse siano presentate al momento della firma, la conferma delle stesse avverrebbe al momento del deposito. Se invece non sono definite alla firma, dovrà essere fornito un elenco provvisorio delle riserve previste.
Oltre alla presenza delle suddette clausole, la convenzione sarà difficilmente applicabile in modo armonico in riferimento alla parte sei dedicata all’arbitrato. La difficile convergenza sul tema viene espressa molto chiaramente dalla formulazione dell’articolo dedicato alle opzioni di applicazione (art. 18), che recita: «Una parte può scegliere se applicare la presente ai suoi accordi fiscali coperti e notifica tale scelta… la presente si applica in relazione a due giurisdizioni soltanto se entrambe hanno effettuato tale notifica». In pratica, non si ha l’obbligo di applicare le disposizioni sul tema e la loro efficacia è subordinata ad una notifica bilaterale.

 

 

 

italiaoggi.it

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