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Premi, benefit e detassazioni: Guida fiscale al Welfare

Premi, benefit e detassazioni: Guida fiscale al Welfare

Vademecum Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in tema di detassazione dei premi produttività e Welfare azienda

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shutterstock_97695965Vademecum Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in tema di detassazione dei premi produttività e Welfare aziendale.

Con la Circolare n. 28/E/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito un utile vademecum per lavoratori e datori di lavoro in merito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 in materia di detassazione dei premi produttività con imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale al 10% e di Welfare aziendale con l’estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell’impresa e la possibilità di ricevere i premi sotto forma di beni e servizi detassati (benefit).

Detassazione premi di produttività 2016

A dare attuazione all’articolo 1, commi 182-190, Legge 208/2015 è stato il decreto 25 marzo 2016 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il quale viene stabilito che le nuove disposizioni valgono per le erogazioni effettuate a partire dal 2016 e si applica anche ai premi di risultato e partecipazione agli utili corrisposti quest’anno ma riferiti al 2015, purché rispettino i requisiti richiesti dalla normativa.

Vincoli

Ricordiamo che il limite delle somme agevolabili è di 2.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali, vincolo che sale a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, nonché la soglia di 50 mila euro di reddito da lavoro dipendente per l’accesso al beneficio del lavoratore.

Premi produttività 2016, criteri in Gazzetta Ufficiale

Tale soglia va calcolata al netto di eventuali premi sostituiti, su scelta del dipendente, con i benefit che non concorrono alla formazione del reddito e tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, comprese le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate. Le somme assoggettate ad imposta sostitutiva non concorrendo alla formazione del reddito complessivo.

 

fonte: Agenzia Entrate

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