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Svolta storica: la logistica entra nella Costituzione

29 giugno 2022: la Camera ha convertito il D.L 36/2022 con cui per la prima volta la logistica viene presa in considerazione in un articolo (ovviamente nuovo: il 1667 bis) del codice civile, in cui si parla espressamente dei servizi logistici all'interno della regolamentazione dei contratti di appalto. Ma da questi viene tenuto distinto in termini di disciplina il momento del trasporto. Vediamo come e perché

Svolta storica: la logistica entra nella Costituzione

https://youtu.be/eg4K5sgM9u8 Segnatevi questa data: mercoledì 29 giugno 2022. Un domani, quando magari la logistica si studierà in maniera più dett

PUNTO DI SITUAZIONE E DI “COSTITUZIONE”
Lo Stato Italia non ha un “vero” Motto ufficiale nazionale.
IL DOVERE DI GARANTIRE LE LIBERTA’ .

Segnatevi questa data: mercoledì 29 giugno 2022. Un domani, quando magari la logistica si studierà in maniera più dettagliata nelle scuole usando testi dedicati, avrà lo stesso sapore di un traguardo tagliato, il momento in cui per la prima volta la figura della logistica viene prese in considerazione dal Codice Civile italiano. A questo scopo è stata necessaria la conversione da parte della Camera del D.L 36/2022 sul PNRR (A.C. 3656) in cui è entrato un emendamento, a firma del senatore Nazario Pagano, con il quale il legislatore riconosce l’esistenza e il ruolo della logistica e il contratto che definisce il suo svolgimento assume una forma specifica all’interno della regolamentazione dei contratti di appalto.

Per comprendere la portata dell’innovazione bisogna leggere l’articolo 1667 bis del codice civile che recita così:
«Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili».

In pratica, se la nostra lettura è corretta, viene posta una linea discriminante tra tutte le attività che attengono al momento logistico («ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento» di beni) e quelle che riguardano invece il momento del trasporto, perché a queste – che servono a trasferire cose da un luogo all’altro – non si applicano le norme sull’appalto, ma quelle appunto del trasporto. Cosa cambia e perché nasce la norma?

La differenza fondamentale riguarda il fatto il profilo di responsabilità del committente. Perché nel trasporto esiste una corresponsabilità, ma se il committente verifica tutto quanto richiesto dalla normativa, se ne solleva. Nell’appalto, invece, il committente è sempre obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due danni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i vari trattamenti retributivi. Quindi, tale responsabilità entra in gioco anche davanti a richieste di enti previdenziali e rimane tale anche se il committente avesse effettuato tutte le verifiche del caso. Nel trasporto invece la responsabilità del committente viene meno se questi verifica la regolarità del vettore dal punto di vista degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi e se, a tale scopo (come richiede l’art. 83 bis comma 4 ter del D.L. 112/08) acceda nell’apposita sezione del portale internet del Comitato centrale dell’Albo dell’autotrasporto e acquisisce la qualificazione di regolarità del vettore a cui intende affidare un servizio di trasporto.
Fino a ieri, infatti, l’Ispettorato del Lavoro tendeva a inglobare l’attività di trasporto nella regolamentazione prevista per l’appalto laddove questa conviveva con altre attività logistiche. Ora invece la norma stabilisce un diaframma netto, un confine che rende in ogni caso distinguibili i due momenti e li regola di conseguenza in modo differente

Assologistica, l’associazione che ha direttamente ispirato il testo normativo, è ovviamente molto soddisfatta, anche perché la riforma di oggi è stata intrapresa da almeno sei anni, seppure vivacizzati soltanto negli ultimi due. E la soddisfazione poggia sul fatto che il legislatore riconosca finalmente l’esistenza e il ruolo della logistica all’interno del sistema codicistico.

Assologistica, oltre a ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la novella legislativa – e quindi il senato Pagano, la ministra della Giustizia Marta Cartabia e il capo dell’ufficio legislativo del suo ministero, Alessandro Goracci, il ministro per lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, gli avvocati Claudio Perrella e Alessio Totarodello Studio RP Legal & Tax – auspica che la stessa possa favorire «uno sviluppo armonico e ben regolamentato delle attività logistiche nel nostro Paese, contribuendo anche al suo sviluppo economico e occupazionale».

Ricordiamo che è la seconda volta nell’arco di poche settimane che Assologistica traguarda una modifica sostanziale del nostro sistema legislativo. Nella conversione del decreto Ucraina bis era stato regolamentato per la prima volta l’interscambio pallet. Un’altra innovazione condivisa con altre associazioni di settore che andava a toccare una problematica sentita dagli operatori, anche perché frutto di molte criticità. Una norma da capire e interpretare – come peraltro quella sulla logistica – soprattutto nei suoi risvolti pratici. È quanto Uomini e Trasporti ha cercato di fare sul numero monografico di luglio in uscita.

Fonte: Uominietrasporti.it

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