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Rinnovabili: Direttiva RED II operativa, novità e analisi

Direttiva RED II. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Rinnovabili: Direttiva RED II operativa, novità e analisi

Direttiva RED II. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva UE 2018/2001 sulla

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Direttiva RED IIPubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2021 il decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 15 dicembre, mira ad accelerare gli obiettivi verdi nazionali in coerenza con quanto stabilito a livello UE. Nel complesso il porta con sé importanti novità nella disciplina del settore, toccando tutti temi caldi del momento. Dagli incentivi alle rinnovabili elettriche e al biometano, alla promozione dell’utilizzo dell’energia termica da FER. Dall’impiego dei proventi delle aste della CO2 per la copertura degli oneri in bolletta, alle norme per le nuove formule di autoconsumo. Dalle semplificazioni burocratiche, alla disciplina per l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti. Dagli obblighi per l’edilizia, alle misure per il teleriscaldamento.

Un testo complesso e particolarmente atteso, che dovrebbe dare una nuova accelerazione alle energie rinnovabili italiane. Di seguito tutte le novità sul fronte dell’incentivazione.

Incentivi alle rinnovabili, cosa cambia con il decreto sulla RED II

Per i grandi impianti di produzione elettrica verde (≥ 1 MW)

L’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso. Aste effettuate, come sempre, rispetto a contingenti di potenza che tuttavia potrebbero possono essere differenziati per zone geografiche. Il contributo è calcolato come la differenza tra la tariffa spettante aggiudicata e il prezzo di mercato dell’energia elettrica. In caso tale differenza dovesse risultare negativa, è prevista la restituzione, anche a conguaglio, dell’importo.

Il decreto prevede per gli impianti ≥ 10 MW l’avvio di una fase sperimentale nella quale:

  • su richiesta del proponente, il GSE esamina il progetto per via telematica contestualmente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica. E rilascia parere di idoneità all’accesso agli incentivi. Con tempistiche parallele a quelle del rilascio del provvedimento di autorizzazione unica;
  • agli impianti dotati dell’idoneità per la richiesta di incentivo, che presentano domanda di accesso ai meccanismi di asta entro tre mesi dal rilascio della predetta autorizzazione, è richiesta esclusivamente l’offerta economica al ribasso. Fermo restando la fissazione di termini per l’entrata in esercizio;

Per impianti di piccola taglia (<1MW)

L’incentivazione abbandona l’iscrizione ai Registri per essere garantita fino al raggiungimento di tetti di potenza stabiliti. Per le tecnologie con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, i contributi verranno assegnati attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio. Per quelle innovative e con costi di generazione maggiormente elevati, l’incentivo è attribuito tramite bandi seguendo anche in questo caso precisi contingenti di potenza. In entrambi i casi, l’incentivazione favorirà l’autoconsumo e l’abbinamento con i sistemi di accumulo.

Per impianti facenti parte di comunità dell’energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo

Continuerà ad essere possibile accedere a un incentivo diretto. In questo caso la taglia non dovrà superare 1 MW e la tariffa incentivante sarà attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa.

Per le rinnovabili termiche

Il Dlgs RED II amplia l’esistente regime di sostegno (Conto Termico) anche anche ad interventi produttivi di grandi dimensioni, attraverso meccanismi di accesso competitivo. E ammette ai sussidi anche le comunità energetiche e l’autoconsumo collettivo.

Sul fronte biocarburanti

il testo di recepimento delle direttiva energie rinnovabili apre il supporto statale anche al biometano prodotto e immesso nella rete del gas naturale. Sarà incentivato mediante l’erogazione di una specifica tariffa di durata e valore definiti successivamente. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione oggetto di riconversione parziale per la produzione di biometano che accedono agli incentivi: la verifica del rispetto dei requisiti previsti per i rispettivi meccanismi di incentivazione si basa sulle quantità e tipologie dei materiali. Come risultanti dal titolo autorizzativo.

Il commenta del presidente di Elettricità futura, Agostino Re Rebaudengo

«Nel testo è chiara l’intenzione del Governo di proseguire lo snellimento della burocrazia avviato dal Dl Semplificazioni. Con l’obiettivo di recuperare il forte ritardo accumulato nel percorso di decarbonizzazione e consentire l’installazione di 70 nuovi GW di impianti rinnovabili. Un’opportunità che porterà al nostro Paese 90.000 nuovi posti di lavoro e 100 miliardi di investimenti privati nel solo settore elettrico. Siamo soddisfatti che le nostre proposte abbiano trovato ampia corrispondenza nel decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale».

Il commento di Annalisa Paniz, Direttrice generale di AIEL

I risultati ottenuti sono particolarmente importanti per il settore. Non solo riconoscono il principio fondamentale della promozione delle energie rinnovabili ma anche quello della neutralità tecnologica. Senza creare barriere di ingresso al mercato che ostacolerebbero la concorrenza e determinerebbero fenomeni distorsivi. L’innovazione tecnologica è l’arma principale sia per realizzare la decarbonizzazione energetica che per migliorare la qualità dell’aria. Come dimostra la riduzione del 23% delle emissioni di particolato prodotte dal riscaldamento a legna e pellet in Italia. Riduzione ottenuta grazie alla sostituzione di una parte delle tecnologie più obsolete con generatori moderni, efficienti e a basse emissioni. È però fondamentale che norme e decreti tengano il passo di questa spinta tecnologica e non la penalizzino”.

L’analisi di Andrea Poggio, responsabile Mobilità sostenibile e Stili di vita Legambiente

«È proprio il rilancio quel che si fa fatica a vedere nel testo uscito dal Governo. Da tre mesi a un anno per firmare i decreti attuativi (in gran parte affidati al Mite). E, soprattutto, l’obbligo di passare per Ministero e Regioni per definire finalmente le aree idonee dove poter installare pannelli solari, generatori eolici e impianti a biogas. Il timore è che le rinnovabili siano ancora vittime dei veti incrociati tra le Regioni e i diversi Ministeri (vedi Sovraintendenze)».

Le critiche degli installatori di impianti di Confartigianato, Cna e Casartigiani.

“Il decreto legislativo doveva semplificare il quadro normativo in cui operano gli imprenditori. Invece lo si complica ancora di più. Con disposizioni che hanno valore retroattivo addirittura dal 4 agosto 2013. E creando un ingiustificato doppio binario per il riconoscimento della qualifica di installatore FER. Ci aspettavamo venisse finalmente chiarito il pasticcio normativo che intralcia da anni le nostre attività. Invece è accaduto il contrario, con buona pace delle nostre aspettative di semplificazione”.

In poco meno di un anno si è passati da una buona legge che delegava il Governo a semplificare la materia a questo decreto. Decreto che riporta indietro di 8 anni la normativa. Riproponendo un clamoroso errore nella procedura, esercitando una discriminante nei confronti di imprenditori che avrebbero il diritto di vedersi riconoscere la dignità del proprio mestiere. E non recependo la disposizione contenuta nel cosiddetto Decreto Semplificazioni che aveva previsto a partire dal 1 gennaio 2022 l’inserimento in visura camerale dei titoli di qualificazione degli installatori FER. Ora chiediamo che a questi errori si ponga rapido rimedio con una modifica normativa per abrogare la nuova disposizione del Decreto legislativo 199/2021. E scrivere finalmente norme chiare e semplici per disciplinare la nostra attività”.

Fonte: Equologia.it

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