Arrivano dalla Agenzie delle Entrate le istruzioni per ottenere il bonus “Prima casa under 36” previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021). A poterne
Arrivano dalla Agenzie delle Entrate le istruzioni per ottenere il bonus “Prima casa under 36” previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021). A poterne fare richiesta sono soltanto i ragazzi che non abbiano ancora compiuto i 36 anni (i soggetti acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il 36esimo anno d’età) e che presentino un Isee non superiore 40mila euro. Altro requisito: l’acquisto di un’abitazione entro il 30 giugno 2022.
Secondo la circolare n. 12/E chi otterrà il bonus sarà esentato dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale. In più, si prevede il riconoscimento di un credito d’imposta anche in caso di acquisto soggetto a Iva, mentre il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come i box.
Il bonus “Prima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo. L’agevolazione non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita, essendo prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.
I requisiti per accedere al nuovo Bonus “Prima casa under 36”
Il bonus è riservato ai soggetti che:
- non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato. A tale proposito la circolare dell’Agenzia delle Entrate fa due esempi:
– Tizio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel dicembre 2021, non beneficerà dell’agevolazione;
– Caio, che stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2021 e compirà 36 anni di età nel gennaio 2022, al ricorrere degli altri requisiti normativamente previsti, beneficerà dell’agevolazione. - presentino un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro annui
- inoltre, il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di avere un valore Isee non superiore a 40mila euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto)
I contratti preliminari di compravendita e le aste giudiziarie
La circolare pone l’attenzione anche sui contratti preliminari di compravendita, che non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.
QUI trovi la circolare completa.
Fonte: Green me