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Premiate le Casse che investono nelle aziende

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Casse di previdenza, fondi pensione, ma anche i privati investitori (attraverso i nuovi piani individuali di risparmio –Pir) beneficeranno dell’esenzi

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soldi-felicitaCasse di previdenza, fondi pensione, ma anche i privati investitori (attraverso i nuovi piani individuali di risparmio –Pir) beneficeranno dell’esenzione dalle imposte sui redditi di natura finanziaria (e le persone fisiche anche delle imposte di successione e donazione), effettuando investimenti diretti a medio e lungo termine nell’ “economia reale” italiana. Per Casse di previdenza e fondi pensione il nuovo regime sostituirà quello introdotto con la legge 190 del 2014, consistente in un credito d’imposta sui redditi degli investimenti a medio lungo termine nel settore delle infrastrutture.
La novità è contenuta nell’articolo 18 del disegno di legge di bilancio per il 2017, che crea la nuova categoria degli “investimenti qualificati” distinguendo tra quelli rilevanti per casse di previdenza e fondi pensione e quelli rilevanti per i privati investitori.
Fondi pensione e Casse di previdenza
I fondi pensione e le Casse di previdenza che destinano fino al 5% del loro patrimonio ad “investimenti qualificati” beneficiano dell’esenzione sui redditi di natura finanziaria (redditi di capitale e diversi) derivanti da tali investimenti a condizione che li detengano per almeno cinque anni.
Per investimenti qualificati si intendono:
le azioni o quote di imprese (quotate o non quotate) residenti in Italia o in Stati Ue o See con stabile organizzazione in Italia;
le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, ugualmente residenti in Italia o in Stati Ue o See, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari sopra indicati.
In caso di cessione prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole proprie dell’ente, con gli interessi, senza applicazione di sanzioni.
L’idea di introdurre nel nostro ordinamento i piani individuali di risparmio è promossa dall’industria del risparmio gestito sin dal 2011 (quando fu varata la riforma che unificò le aliquote delle imposte sostitutive e ritenute sul risparmio), considerato che simili forme di incentivo esistono da diversi anni in Francia (i plan d’pargne en actions – Pea) e nel Regno Unito (gli individual savings accounts – Isas).
I Pir sono destinati solo alle persone fisiche, relativamente agli investimenti effettuati al di fuori dell’esercizio di impresa. Ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio e non può investire più di 30mila euro all’anno nel Pir ed entro un limite complessivo di 150mila euro.
Come illustrato in una nota tecnica pubblicata sul sito di Assogestioni, il Pir è un “contenitore fiscale” (un fondo comune, una gestione patrimoniale, un contratto di assicurazione, un deposito titoli in amministrazione) all’interno del quale i risparmiatori possono collocare qualsiasi tipologia di strumento finanziario (azioni, obbligazioni, quote di Oicr, contratti derivati) o somma di denaro, rispettando però determinati vincoli di investimento. Pertanto è possibile realizzare un piano di risparmio anche semplicemente mediante la sottoscrizione di quote di un Oicr, istituito in Italia o in uno Stato membro dell’Ue o in uno Stato aderente all’Ase che rispetti i vincoli di investimento stabiliti dalla normativa italiana.
I vincoli d’investimento sono relativi:
alla composizione del patrimonio del Pir che deve essere investito:
almeno per il 70% in strumenti finanziari emessi da società italiane ed estere (UeE e See) con stabile organizzazione in Italia non immobiliari. Di questo 70%, almeno il 30% (che equivale al 21% del valore complessivo degli investimenti del Pir) deve essere investito in strumenti finanziari emessi da società italiane ed estere (Ue e See) con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle rilevanti ai fini delFtse Mib o di altri indici equivalenti;
per il residuo 30%, in qualsiasi strumento finanziario (ivi compresi i depositi e conti correnti).
alla concentrazione del patrimonio: il patrimonio del Pir non può essere investito per una quota superiore al 10% del suo valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso emittente o con altra società appartenente al medesimo gruppo o in depositi e conti correnti;
al periodo di detenzione degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, che non può essere inferiore a cinque anni.

ilsole24ore.com

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