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Arbitro Bancario Finanziario, le nuove linee guida della Banca d’Italia

Dal 1° ottobre 2020 in vigore le modifiche al funzionamento dell’ABF​

Arbitro Bancario Finanziario, le nuove linee guida della Banca d’Italia

L’Arbitrato Bancario finanziario (ABF) è un organismo facente parte dei cosidetti ADR (alternative dispute resolution) che sono quei meccanismi di ris

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L’Arbitrato Bancario finanziario (ABF) è un organismo facente parte dei cosidetti ADR (alternative dispute resolution) che sono quei meccanismi di risoluzione delle controversie alternativi rispetto al giudizio ordinario; questo in particolare interviene sulle controversie che possono insorgere tra clienti e intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Istituito dall’art. 128 bis del TUB attraverso le Legge n. 262/2005 “Disposizioni per la tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari”, l’ABF ha iniziato il suo operato solo a partire dal 1° gennaio 2009, a seguito della delibera CICR del 29 luglio 2008 che ne ha disciplinato i criteri affidando a Banca d’Italia il compito di curare il funzionamento dell’organismo.

Tale organo è nato in risposta all’esigenza di garantire una maggiore rapidità nella risoluzione di questioni di modesta entità, evitando così di oberare di lavoro le aulee dei tribunali e ovviando l’attesa dei lunghi tempi per la risoluzione delle controversie; consente anche un notevole risparmio in termini economici dato che è possibile presentare ricorso all’ABF con costi irrisori, è previsto infatti solamente il versamento di 20 euro quale contributo per le spese di procedura, e senza necessità di difesa in giudizio da un avvocato, certo è che data la particolarità della materia è spesso opportuno farsi comunque assistere da esperti del settore.

Con le nuove disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 29 agosto (testo in calce), si vanno a modificare alcuni aspetti del funzionamento dell’ABF nell’ottica di accrescerne l’efficienza e la funzionalità. Vediamo quali sono questi ambiti.

Modifica della competenza temporale dell’ABF

Possono essere sottoposte all’ABF tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

In ogni caso se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 200.000,00 euro.

Quanto ai limiti di competenza temporale invece viene introdotta una novità; il provvedimento infatti stabilisce che non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, mentre sulla base della precedente disciplina era esclusa la possibilità di presentazione ricorsi per operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.

Spostamento temporaneo della competenza territoriale dei collegi

Dal punto di vista della competenza territoriale l’organo è articolato in Collegi, e il criterio di attribuzione delle controversie è quello del domicilio del cliente dichiarato nel ricorso, e non quello del rappresentante eventualmente scelto.

Attualmente sul territorio nazionale sono presenti 7 collegi, inizialmente erano previsti solo 3 ma dalle ultime modifiche del 2016 sono aumentati e sono:

  • Collegio di Milano, competente per i ricorsi presentati da soggetti avente domicilio in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto;
  • Collegio di Torino competente per la Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta;
  • Collegio di Bologna per l’Emilia-Romagna e la Toscana;
  • Collegio di Roma per l’Abruzzo, il Lazio, le Marche, l’Umbria e per i ricorsi presentati da soggetti residenti all’estero;
  • Collegio di Napoli competente per la Campania e il Molise;
  • Collegio di Bari per Basilicata, Calabria e Puglia;
  • Collegio di Palermo per i ricorsi di soggetti domiciliati in Sardegna o in Sicilia.

Fino a qui dunque rimane invariata la disciplina dell’articolazione territoriale dell’ABF, mentre l’aspetto di novità introdotto con provvedimento 215 del 2020 è dato dal fatto che la Banca d’Italia può istituire dei Collegi aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti fino a un massimo complessivo di dieci, individuando la relativa area di competenza territoriale.

Inoltre per esigenze temporanee è data alla Banca d’Italia la facoltà di disporre l’accentramento della trattazione dei ricorsi presso uno o più Collegi previo accordo con i presidenti di quelli già esistenti, questo solo per un periodo non superiore a 18 mesi e regolamentandone espressamente al momento dell’istituzione le materie per cui opera questo l’accentramento, nonchè i termini iniziali e finali di presentazione dei ricorsi. La finalità è ancora una volta quella di garantire la funzionalità del sistema, infatti questo accentramento opera per le controversie aventi ad oggetto materie su cui esistono orientamenti già consolidati.

Profili procedimentali

Dal punto di vista procedimentale è previsto che il cliente prima di presentare ricorso all’Arbitrato debba presentare un reclamo scritto all’intermediario e solo dopo che siano trascorsi 60 gg. senza ricevere risposta o dopo questa, qualora sia insoddisfatto, potrà ricorrervi (comunque non oltre il termine massimo di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo).

Presentato il ricorso questo viene trasmesso all’intermediario che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione, una volta ricevute queste il cliente ha 25 giorni di tempo per trasmettere una memoria di replica a cui potrebbe seguire una controreplica dell’intermediario, in ogni caso resta preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale.

A seguito di questo iter, o comunque una volta scaduti i tempi per le relative presentazione, è comunicata tempestivamente alle parti la data in cui il fascicolo del ricorso si considera completo e da tale data decorre il termine di 90 giorni per la comunicazione dell’esito della controversia.

In caso di accoglimento totale o parziale della controversia l’intermediario avrà 30 giorni di tempo per adeguarsi, in caso contrario il mancato adempimento sarà reso pubblico, ovvero ne verrà data notizia sul sito dell’ABF per un periodo di 5 anni e sulla pagina internet dell’intermediario per 6 mesi, dunque se anche le decisioni dell’ABF non hanno efficacia vincolante per le parti sono comunque in grado di creare un danno reputazionale all’intermediario inadempiente.

Rimane salva la possibilità per il cliente di ricorrere successivamente al giudizio ordinario.

Modifica alla struttura dei compensi dei membri dei collegi e meccanismo di contribuzione degli intermediari al funzionamento del sistema

I componenti dei Collegi hanno inoltre diritto ad un compenso, determinato con cadenza annuale dalla Banca d’Italia e pubblicato sul sito di questa.

Tali compensi vengono alimentati dai contributi versati dagli intermediari all’associazione stessa, il cui importo viene calcolato annualmente ed in base alle nuove disposizioni sarà composto da una parte fissa ed una variabile, quest’ultima dipendente dal numero di ricorsi ricevuti all’intermediario e da quelli accolti.

Sulla base invece della normativa del 18 giugno 2018 aggiornata al 2016 l’importo viene determinato al termine di ciascun anno solare in base al costo complessivo dei componenti designati, ripartito per il numero totale degli intermediari aderenti e di quelli non aderenti che all’associazione hanno fatto riferimento.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2020, ad eccezione del limite di competenza temporale per cui non possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, che si si applicherà invece a partire dal 1° ottobre 2022, fino a tale data si continuerà ad applicare la disciplina previgente.

Fonte : www.altalex.com

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