HomeConstruction & Restructuring

Possibile beneficiare del bonus mobili anche in conseguenza della sostituzione della caldaia

Possibile beneficiare del bonus mobili anche in conseguenza della sostituzione della caldaia

La Legge di Stabilità 2016 ha confermato, anche per il 2016, la detrazione IRPEF del 50% (calcolata su una spesa massima di 10.000,00 euro) per l'acqu

Anche Cacciari pro Deaghi e ha ragione nel dire che : “Se non cambiamo le regole di funzionamento dell’Unione Europea nemmeno Draghi sarà sufficiente”.
What if Your Home Could Be Mobile, but Also You Could Park It?
Arriva una svolta nella fusione nucleare

bonus-mobili-2016La Legge di Stabilità 2016 ha confermato, anche per il 2016, la detrazione IRPEF del 50% (calcolata su una spesa massima di 10.000,00 euro) per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) destinati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (cosiddetto “bonus arredamento”). Si rammenta, infatti, che la detrazione in discorso interessa soltanto i soggetti IRPEF (residenti o non residenti nel territorio dello stato) che già possono beneficiare della detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Si ribadisce, infatti, che la principale condizione per fruire della detrazione in argomento è rappresentata dal fatto che i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all’arredamento dell’unità immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione.Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento (C.M. del 02.03.2016) in relazione alla detrazione di cui trattasi precisando che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente.

 

 

Premessa

 

L’art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013 ha introdotto, come noto, una detrazione IRPEF del 50% (calcolata su una spesa massima di 10.000,00 euro) per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) destinati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” (cosiddetto “bonus arredamento”).

 

OSSERVA

La detrazione è stata prorogata anche per il 2016 dalla Legge di Stabilità 2016 e si distingue, nonostante le evidenti analogie, dal bonus previsto dalla Legge n. 208/2015 a favore dell’acquisto di mobili per le giovani coppie conviventi, su cui è recentemente intervenuta la Circolare n. 7/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

Soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione

 

Tale agevolazione interessa soltanto i soggetti IRPEF (residenti o non residenti nel territorio dello stato) che già possono beneficiare della detrazione IRPEF del 50% sulle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Si ribadisce, infatti, che, la principale condizione per fruire della detrazione in argomento è rappresentata dal fatto che i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all’arredamento dell’unità immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione.

 

Soggetti che possono beneficiare del bonus arredi

Soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia
I soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale
Soci di cooperative a proprietà indivisa

 

 

Beni mobili agevolabili

 

Possono beneficiare dell’agevolazione in commento le spese documentate e sostenute per l’acquisto di determinati beni mobili, purché nuovi: non beneficiano,pertanto, di alcuna agevolazione i beni usati.Nella Circolare n. 29/E/2013, l’Amministrazione Finanziaria ha elencato,in via non tassativa, le tipologie di beni agevolabili.

 

Tipologia di acquisti agevolabili

Mobili agevolabili

Letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Grandi elettrodomestici

Per quanto riguarda l’individuazione dei “grandi elettrodomestici” occorre fare riferimento all’elenco di cui all’allegato 1B del Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, secondo cui rientrano nei grandi elettrodomestici, a titolo esemplificativo:

 

  • frigoriferi,
  • congelatori,
  • lavatrici,
  • asciugatrici,
  • lavastoviglie,
  • apparecchi di cottura,
  • stufe elettriche,
  • piastre riscaldanti elettriche,
  • forni a microonde,
  • apparecchi elettrici di riscaldamento,
  • radiatori elettrici,
  • ventilatori elettrici,
  • apparecchi per il condizionamento.

 

La disposizione limita, peraltro, il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica.

L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

 

 

OSSERVA

Ad ogni modo, non sono agevolabili gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, di altri complementi di arredo e di apparecchi televisivi e computer.

 

 

Ammontare della spesa agevolabile

 

L’ammontare complessivo della spesa agevolabile per l’acquisto di mobili (e grandi elettrodomestici) è vincolato al solo limite massimo di euro 10.000,00 (sul quale applicare la detrazione del 50% da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo). Sul punto, occorre precisare che l’importo massimo detraibile:

  • è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze (o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa);
  • dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione: al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio in commento dovrà essere riconosciuto più volte.

 

L’ammontare complessivo della spesa agevolabile per l’acquisto di mobili (e grandi elettrodomestici) è vincolato al solo limite massimo di euro 10.000,00 (sul quale applicare la detrazione del 50% da ripartirsi in dieci quote annuali di pari importo). Sul punto, occorre precisare che l’importo massimo detraibile:

  • è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze (o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione i cui dati catastali devono essere riportati nella dichiarazione dei redditi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa);
  • dovrà essere riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione: al contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari il diritto al beneficio in commento dovrà essere riconosciuto più volte.

 

ESEMPIO

Si supponga che un contribuente effettua spese per ristrutturazione di un immobile, pari nel 2014, ad euro 50.000,00 (si tratta di una ristrutturazione iniziata e terminata nel corso del 2014). In data 15 marzo 2014, procede all’acquisto di alcuni mobili per un ammontare complessivo di 12.000,00 euro. 

In tal caso, il contribuente potrà usufruire delle seguenti detrazioni Irpef:

 

  • spese ristrutturazioni: 50.000,00 x 50% = 25.000,00 euro
  • spese acquisto mobili: 10.000,00 (plafond massimo collegato all’importo massimo di spesa detraibile) x 50% = 5.000,00 euro

Con una detrazione d’imposta da indicare a partire dalla dichiarazione Unico 2015 (redditi 2014) pari a:

  • quota detrazione spese ristrutturazioni: 25.000,00 / 10 = 2.500,00 euro
  • quota detrazione spese acquisto mobili: 5.000,00 / 10 = 500,00 euro

 

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richiesto per la fruizione del beneficio in esame.

 

 

Tipologia di interventi che costituiscono presupposto per beneficiare del bonus arredi

 

Condizione imprescindibile per poter fruire della detrazione in esame è rappresentata, altresì, dalla circostanza che i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere destinati all’arredamento dell’unità immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione: non possono ottenere l’agevolazione, quindi, coloro che rinnovano solo l’arredamento senza aver eseguito interventi di recupero, ovvero acquistano mobili/elettrodomestici per arredare un’abitazione di nuova costruzione, oppure coloro che rinnovano l’arredamento dopo “aver messo al sicuro la propria abitazione”. Di contro, invece, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se detti beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile, nel suo complesso, sia stato oggetto degli interventi edilizi richiamati dalle descritte disposizioni di legge.

 

Gli interventi di recupero sull’immobile, che costituiscono presupposto del beneficio in esame, non si limitano soltanto alla “ristrutturazione edilizia” in senso tecnico, ma comprendono, anche, la manutenzione straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, effettuati sia sulle parti comuni di edifici residenziali che sulle singole unità immobiliari residenziali.

 

Interventi di manutenzioni cumulabili con il bonus arredo

Interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla lettera a) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale.
Interventi di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.
Interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.
Interventi di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali.
Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

 

Tipologia

di intervento

 

Ammissibilità del bonus arredi

 

Mobili da destinare all’interno di una nuova costruzione

La detrazione per l’acquisto di mobili spetta soltanto in relazione agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che sono effettuati su immobili residenziali già esistenti e non anche, quindi, agli interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuove costruzioni.

Non può beneficiare del bonus mobili, il contribuente che acquista degli arredi da adibire all’interno di un box auto acquisito beneficiando della detrazione IRPEF (ex articolo 16-bis), comma 1, lettera d), del T.U.I.R.) che spetta, come noto, a chi sostiene delle spese per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

 

Mobili da destinare all’interno di una costruzione interessata da interventi per il risparmio energetico

La detrazione bonus mobili spetta anche nel caso in cui, sull’immobile in cui verranno destinati gli arredi, siano stati eseguiti interventi relativi al risparmio energetico, purché detti interventi possano considerarsi alla stregua di interventi di manutenzione straordinaria”. Pertanto, non potranno beneficiare del bonus mobili, i contribuenti titolari di immobili oggetto di interventi di riqualificazione energetica effettuati in assenza di opere edilizie propriamente dette.
 

Mobili da destinare all’interno di

una abitazione interessata da interventi di prevenzione

fatti illeciti

L’agevolazione non è altresì utilizzabile a seguito degli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (ad esempio, installazione di un portoncino blindato d’ingresso o di un impianto d’allarme), ovvero finalizzati alla cablatura di edifici.

Ciò sta a significare che, pur avendo il contribuente beneficiato della detrazione per la spesa sostenuta in relazione all’impianto di allarme, non avendo effettuato alcun intervento di manutenzione straordinaria, allo stesso è preclusa l’ulteriore detrazione relativa all’acquisto dei mobili. La medesima soluzione negativa riguarderebbe, altresì, le ipotesi in cui il contribuente abbia semplicemente provveduto alla sostituzione della porta blindata, ovvero al cambio della serratura della medesima porta.

Diverso risulta essere, invece, il caso di un contribuente che provveda ad installare l’impianto di allarme (o, ad esempio, la sostituzione delle grate) nell’ambito di un più complesso intervento di ristrutturazione. In tale ipotesi non sussistono dubbi circa la possibilità di considerare in detrazione gli oneri relativi all’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici.

 

Mobili da destinare all’interno di una area comune di

un condominio

Anche l’effettuazione di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali quali, ad esempio, gli interventi effettuati sull’abitazione del custode, comporta l’ammissione al beneficio, pro quota per ciascun condomino, limitatamente, però, agli acquisti di beni agevolati destinati all’arredo delle parti comuni.

In nessun caso, però, l’effettuazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condomini, che già fruiscono pro-quota della relativa detrazione, di acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare.

 

Le istruzioni ministeriali in merito alla possibilità di fruire della detrazione per l’arredo legate a lavori di ristrutturazione, specificano che: “Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici”.

In virtù di tale principio, l’Agenzia delle Entrate, nel contesto della C.M. n. 3 del 2.3.2016 ha ribadito che:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del T.U.I.R., ammessi alla detrazione del 36 per cento (attualmente 50 per cento), costituiscono presupposto per l’accesso al cosiddetto “bonus mobili” qualora si configurino quanto meno come interventi di “manutenzione straordinaria” ove eseguiti su singole unità immobiliari abitative;
  • in relazione agli interventi finalizzati al risparmio energetico di cui alla lettera h) dell’art. 16-bis del T.U.I.R., è stato affermato che gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia sono riconducibili alla manutenzione straordinaria per espressa previsione normativa (art. 123, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001), mentre, negli altri casi, dovrà esserne valutata la riconducibilità alla manutenzione straordinaria tendendo conto che gli interventi sugli impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente, rispondono al criterio dell’innovazione (confronta Circolare n. 57 del 1998) e sono tendenzialmente riconducibili alla manutenzione straordinaria”.

 

OSSERVA

In virtù di quanto appena esposto, l’Agenzia delle Entrate precisa che la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento e come tale qualificabile intervento di “manutenzione straordinaria”, consente l’accesso al bonus arredi, in presenza di risparmi energetici conseguiti rispetto alla situazione preesistente. Non rileva a tal fine il fatto che tale intervento sia riconducibile anche nell’ambito della lettera h) del medesimo art. 16-bis.

 

 

Adempimenti

 

Si rammenta, infine che, per beneficiare dell’agevolazione in argomento opera la regola secondo cui i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.

 

Informazioni da riportare nel bonifico bancario o postale

La causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane S.p.A. per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.
Il codice fiscale del beneficiario della detrazione.
Il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

 

Per la fruizione della detrazione in argomento (bonus mobili) i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante:

  • bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati (confronta Comunicato Stampa del 4 luglio 2013). Ciò sta a significare che il pagamento degli stessi deve avvenire mediante l’apposita procedura di bonifico bancario e postale che prevede la ritenuta del 4% in applicazione dell’art. 25 del Decreto Legge n. 78 del 2010;
  • mediante carte di credito o carte di debito.

 

OSSERVA

Non è consentito, in ogni caso, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

 

La modalità di pagamento non è l’unico adempimento richiesto per poter usufruire del bonus fiscale in argomento. E’ necessario, infatti, che le spese sostenute siano documentate mediante la conservazione:

  • della documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
  • delle fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

 

Con riferimento alla conservazione dei documenti, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 11/E/2014 precisa che:

  • lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura ai fini del beneficio in argomento;

lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente, può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati e sia riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

Fonte: finanzaeinvestimenti.it

Commenti