HomeAgriculture, Automotive, Texiles, Fashion & Other

Regione Lazio operativa misura 4.1. Fondo perduto del 40% elevabile al 60%

Regione Lazio operativa misura 4.1. Fondo perduto del 40% elevabile al 60%

Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni (approccio singolo, collettivo e di filiera)”. Obiettivo:

Dimostrata la natura quantistica della gravità?
Satellite NASA contro asteroide: è la prima missione di difesa planetaria
L’ era degli scarti e delle disuguaglianze

Regione-Lazio-638x3301Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni (approccio singolo, collettivo e di filiera)”.

Obiettivo:
Introdurre un sostegno per le imprese agricole che realizzano investimenti materiali e/o immateriali per l’ammodernamento delle strutture e per l’introduzione di tecnologie innovative che dovranno comportare un miglioramento del rendimento globale dell’azienda agricola.

Gli investimenti sono finalizzati a favorire l’integrazione di filiera, una migliore utilizzazione dei fattori produttivi, anche attraverso una riduzione dei costi di produzione, a promuovere la qualità, a tutelare l’ambiente naturale e migliorare le condizioni sulla sicurezza del lavoro, igiene e benessere degli animali.

A chi è rivolto (Destinatari)
Imprese laziali del settore della produzione primaria che realizzano investimenti materiali e/o immateriali per l’ammodernamento delle strutture e per l’introduzione di tecnologie innovative.

Beneficiari

  • Agricoltori attivi singoli o associati.
  • Organizzazioni di Produttori (OP) riconosciute ai sensi dell’art. 152 del Reg (UE) n. 1308/2013
  • Associazioni Temporanee d’Impresa (ATI) i cui titolari si associano, su base volontaria, per la realizzazione di un programma comune di investimenti;
  • Consorzio di Produttori Agricoli, cosi come disciplinato agli artt. 2602 e seguenti del Codice civile;
  • Reti di Impresa cosi come disciplinato dalle normative vigenti ( L. n. 134/2012 e L. n. 221/2012).

Interventi ammissibili
Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

  • costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell’azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi;
  • miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali;
  • acquisto o leasing di nuove macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all’attività produttiva aziendale, fino a copertura del valore di mercato del bene; il leasing è ammesso con patto di acquisto da parte dell’utilizzatore;l’aiuto è concesso esclusivamente all’utilizzatore e sono ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore medesimo fino alla presentazione della domanda di saldo.
  • spese generali necessarie alla realizzazione degli interventi nei limiti massimi del 12% della spesa sostenuta ammissibile

L’azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle produzioni standard dell’azienda espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro (classe V – Reg. (UE) n. 1242/2008) ridotto a 10.000,00 euro nel caso di aziende ricadenti nelle aree D della classificazione territoriale regionale.

Detto valore è derogato e ridotto ad 8.000,00 Euro (Classe IV) nel caso di un “imprenditore agricolo attivo” che partecipa ad un’associazione di agricoltori per la realizzazione di un investimento collettivo.

I beneficiari, per accedere al regime di aiuti, dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di condurre l’attività oggetto dell’investimento per una durata residua, a decorrere dal momento della presentazione della domanda di sostegno, pari ad almeno 7 anni.

Per interventi di importo superiore a 1.000.000,00 di euro, per la cui realizzazione sia previsto, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell’importo dei lavori (art. 32, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.), gli stessi devono essere realizzati nel rispetto del Decreto stesso (gara d’appalto).

Investimenti collettivi
Le Associazioni idonee a presentare progetti collettivi, costituite con atto scritto secondo la normativa vigente, devono produrre un atto regolarmente approvato, dal quale risulti: – l’impegno degli associati a realizzare il programma d’investimento comune; – l’impegno a mantenere gli obblighi correlati, con particolare riguardo a quelli previsti per il periodo vincolativo quinquennale, nonché a quelli previsti nel presente articolo; – la partecipazione finanziaria in capo a ciascuna azienda associata in ragione della realizzazione del programma comune d’investimenti.

La domanda di sostegno, dovrà essere presentata da un solo beneficiario dell’investimento che assolve alla figura di rappresentante dell’“associazione di agricoltori” e che: o si assume l’onere finanziario dell’investimento; o cura gli adempimenti tecnici ed amministrativi finalizzati all’erogazione del contributo.

Detta domanda sarà presentata dal beneficiario previa apertura di un proprio fascicolo anagrafico, al solo scopo di poter di poter presentare istanza di sostegno.

Tutte le associazioni devono essere soggetti dotati di personalità giuridica nei confronti di terzi.

Entità del contributo
L’intensità dell’aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa.

L’aliquota di sostegno è maggiorata del 20% qualora ricorra uno dei seguenti casi:

  • investimenti effettuati da giovani agricoltori che rispettano le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente misura e che hanno presentato domanda per l’accesso alla Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, anche senza aver percepito il premio;
  • investimenti effettuati da imprenditori agricoli che hanno partecipato ai Gruppi Operativi del PEI;
  • investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 32 del Reg. 1305/2013; • investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013, ovvero agli agricoltori attivi che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla misura 10 (art.28) che realizzano investimenti strettamente connessi all’impegno agro-climaticoambientale assunto;
  • investimenti collettivi realizzati da associazioni di agricoltori.

Scadenza
La presentazione delle domande di sostegno deve avvenire entro il 30 settembre 2016.

Fonte: Regione Lazio

Commenti