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Agevolazioni fiscali per chi investe in startup e PMI innovative: novità 2021

Detrazione IRPEF al 50% per chi investe in startup e PMI innovative: ecco come funziona, requisiti e modalità per ottenere l’incentivo fiscale.

Agevolazioni fiscali per chi investe in startup e PMI innovative: novità 2021

Chi investe in startup e PMI innovative può detrarre dalle imposte metà dell’investimento. La detrazione d’imposta passa dall’attuale 30% al 50%, nel

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Chi investe in startup e PMI innovative può detrarre dalle imposte metà dell’investimento. La detrazione d’imposta passa dall’attuale 30% al 50%, nel caso delle persone fisiche e per somme fino a 100.000 euro, a patto di mantenere l’investimento per almeno 3 anni.

I dettagli della misura, prevista dal Decreto Rilancio del 20 maggio 2020, sono contenuti nel decreto attuativo pubblicato in GU il 15 febbraio. Il testo apporta delle novità rispetto al Decreto originario, e fa luce su modalità di accesso all’incentivo fiscale: ecco come funziona e chi ha diritto alla detrazione IRPEF al 50% per gli investimenti in startup e PMI innovative.

Detrazione al 50% per chi investe in startup e PMI innovative
Stando a quanto previsto dal decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2021, per gli investimenti in startup e PMI innovative effettuati da persone fisiche successivamente al 1° gennaio 2020 e a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31dicembre 2019, si ha diritto a una detrazione d’imposta pari al 50% in regime de minimis, purché l’investimento detraibile sia mantenuto almeno 3 anni.

Si parla di un massimo di 100.000 euro in ciascun periodo di imposta per gli investimenti in startup innovative, e di massimo 300.000 euro per gli investimenti in PMI innovative. Per le startup innovative, quindi, il massimo detraibile sarà di 50.000 euro, e per le PMI innovative di 150.000 euro.

Per somme superiori ai limiti imposti si potrà comunque continuare a beneficiare della detrazione fiscale al 30% per la parte di investimento che eccede, per investimenti fino a 1 milione di euro. Per le persone giuridiche l’agevolazione fiscale è del 30% fino a 1,8 milioni di euro.

La normativa fa riferimento agli investimenti fatti in maniera diretta nel capitale sociale di una o più impresa oppure tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR). Escluse dall’agevolazione, invece, tutte le altre le altre società di investimento che erano state inizialmente contemplate nel DL Rilancio.

Regime de minimis: cos’è e come funziona
Il decreto attuativo stabilisce che l’agevolazione fiscale in esame è concessa per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis». Ciò significa che spetta fino a un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo de minimis a una medesima startup innovativa o PMI innovativa non superiore a 200.000 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari.

A chi non spetta l’agevolazione
L’agevolazione al 50% non si applica:

nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
nel caso di investimenti in startup innovative o PMI innovative che operano nei settori esclusi ai sensi dell’art. 1, comma 1 del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, ovvero: imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura; imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti; attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione; impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.
Come ottenere l’agevolazione
Per poter accedere al beneficio fiscale, è necessario presentare apposita domanda tramite la piattaforma informatica “Incentivi fiscali in regime de minimis per investimenti in startup e PMI innovative” disponibile sul sito del MiSE.

La domanda può essere presentata solo online e contiene:

i dati dell’impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo di risparmio;
la somma dell’investimento che si intende effettuare
l’ammontare della detrazione che il soggetto intende richiedere
L’incentivo è riconosciuto anche per gli investimenti effettuati nell’anno 2020: l’importante è che l’impresa beneficiaria presenti l’istanza nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

L’agevolazione è indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui si è effettuato l’investimento. Il beneficio spetta a condizione che chi investe o gli organismi di investimento ricevano e conservino una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria che attesti l’importo dell’investimento, il codice COR rilasciato dal registro nazionale degli aiuti e quanto si può detrarre.

Nel caso in cui l’esercizio della startup o PMI innovativa o degli organismi di investimento collettivo del risparmio non coincida con il periodo di imposta dell’investitore o se l’investitore riceve la certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui l’investimento si intende effettuato, la detrazione spetta a partire da tale successivo periodo d’imposta.

Decadenza dell’agevolazione
Il diritto a usufruire del beneficio fiscale decade se si verifica una o più delle seguenti condizioni:
1) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati ai sensi dell’art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e i conferimenti in società, salvo quanto disposto al comma 2 del
presente articolo, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;
2) la riduzione di capitale nonché la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative;
3) il recesso o l’esclusione degli investitori di cui all’art. 1, comma 7, lettera a) e lettera e);
4) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della startup innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;
5) la perdita di uno dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, da parte della PMI innovativa ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4.

Il diritto all’agevolazione non decade, invece,
1) in caso di trasferimenti a titolo gratuito o a causa della morte del contribuente;
2) se l’impresa perde i requisiti previsti per essere considerata startup innovativa per via di questi motivi:

scadenza del termine previsto dalla normativa per la permanenza nella sezione speciale del registro imprese,
superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000,
quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione,
acquisizione dei requisiti di PMI innovativa
3) se la PMI innovativa viene quotata su un mercato regolamentato
Se l’Agenzia delle Entrate, durante controlli a campione, dovesse scovare un’eventuale indebita fruizione dell’incentivo, provvederà al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni secondo la legge.

Fonte: www.money.it

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