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Infortunio sul lavoro: quanto, quando e come viene pagato

Infortunio sul lavoro, indennizzo e risarcimento Inail: ecco quanto spetta e quando arrivano solitamente i soldi.

Infortunio sul lavoro: quanto, quando e come viene pagato

Una delle prime domande che si pone chi è vittima di un infortunio sul lavoro riguarda il pagamento dell’indennizzo. Ci si chiede, ad esempio, quanto 

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Una delle prime domande che si pone chi è vittima di un infortunio sul lavoro riguarda il pagamento dell’indennizzo. Ci si chiede, ad esempio, quanto viene pagato l’infortunio sul lavoro e come, ma c’è curiosità anche sul quando arriva l’indennizzo spettante.

Come noto, l’ordinamento italiano riconosce ai lavoratori dipendentiparasubordinati e – ma solo in alcuni casi – autonomi, una tutela per gli infortuni avvenuti sul posto di lavoro (o nel tragitto casa-lavoro), come pure qualora dovesse insorgere una malattia professionale. A occuparsi del pagamento delle prestazioni economiche e assistenziali riconosciute a coloro che subiscono un danno a causa di un infortunio sul lavoro o per una malattia professionale è l’InailIstituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Fatta chiarezza su qual è l’organo di competenza in caso di infortunio sul lavoro è importante approfondire l’aspetto prettamente economico, rispondendo alla domanda su cosa spetta al lavoratore o, nel malaugurato caso della sua morte, ai propri familiari. Come vedremo di seguito, le prestazioni a cui si potrebbe avere diritto sono diverse e queste variano a seconda della conseguenza dell’infortunio, ossia se da questo ne deriva un’inabilità temporanea, un’inabilità o un danno biologico permanente o la morte.

Infortunio sul lavoro: cosa spetta in caso di inabilità temporanea

Il pagamento di tale indennità decorre dal quarto giorno successivo alla data dell’infortunio, compresi i giorni eventualmente festivi. I primi tre giorni, chiamati periodo di carenza, sono a carico del datore di lavoro; la giornata in cui è avvenuto l’infortunio, invece, viene pagata al 100%, sempre dall’azienda.

Così come per l’indennità di malattia, anche l’indennità sostitutiva per infortunio sul lavoro ha un valore commisurato al periodo di assenza dal lavoro. Nel dettaglio:

  • 1° giorno (in cui è avvenuto infortunio): indennizzo al 100% della retribuzione a carico del datore di lavoro;
  •  e  giorno: indennizzo al 60% della retribuzione a carico del datore di lavoro;
  • dal  e fino al 90° giorno di assenza da infortunio spetta un’indennità pari al 60% della retribuzione media giornaliera di cui si fa carico l’Inail;
  • dal 91° giorno, e fino a completa guarigione, spetta il 75% della retribuzione, con l’indennità a carico dell’Inail. Non c’è, dunque, un limite massimo, in quanto l’Inail copre tutto il periodo in cui il lavoratore è infortunato.

Come noto però, in queste situazioni bisogna guardare anche a quanto stabilito dal contratto di categoria, il quale potrebbe prevedere un trattamento di maggior favore (e mai di sfavore) per il dipendente. Ci sono, infatti, dei CCNL che stabiliscono che il datore di lavoro deve farsi carico di un’integrazione alla suddetta indennità, aumentandone dunque l’importo oltre la misura del 60%.

Quando arriva l’indennizzo? Solitamente per il lavoratore non dovrebbero esserci ritardi nei pagamenti visto che per il periodo in cui questo è infortunato riceverà l’indennità direttamente in busta paga, in quanto è il datore di lavoro ad anticiparla per poi richiedere il rimborso all’Inail.

Tuttavia, i tempi possono allungarsi in caso di prognosi maggiore di 20 giorni: in tal caso, infatti, è l’Inail a farsi carico dei pagamenti dell’assegno, tramite una procedura di acconti e saldo (a completa guarigione).

Infortunio sul lavoro: cosa spetta in caso di danno biologico permanente

Diverso il caso in cui l’infortunio del lavoro dovesse essere causa di un danno biologico permanente.

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Gli importi di tale tabella vengono rivisti ogni anno sulla base della rivalutazione. Il prossimo aggiornamento è in programma il 1° luglio 2022 (quando vi anticipiamo che gli importi saranno rivisti al rialzo). L’ultimo aggiornamento che ha comportato una variazione degli importi è quello scattato il 1° luglio 2020, con un incremento dello 0,5%. L’importo dell’indennizzo, come indicato dalle tabelle, varia in funzione dell’età e del grado di menomazione, il quale viene accertato tenendo conto della tabella delle menomazioni allegata al decreto 38/2000.

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In questo caso l’indennizzo viene pagato in un’unica soluzione, con tempistiche più o meno variabili a seconda della pratica.

Quando invece il grado di menomazione dell’integrità psicofisica è compreso tra il 16% e il 100%, l’Inail si fa carico di un indennizzo calcolato sulla base di:

  • una quota che va a indennizzare il danno biologico secondo quanto indicato nella tabella indennizzo allegata al decreto del 12 luglio 2000;
  • una seconda quota che invece tiene conto della menomazione sulla capacità dell’infortunato di produrre reddito con il lavoro, la quale viene calcolata tenendo conto di un coefficiente indicato nello stesso decreto ministeriale del 2000.

L’indennizzo in questo caso viene pagato in rendita (quindi un vitalizio con cadenza mensile), con decorrenza dal giorno successivo a quello della guarigione clinica.

Non spetta, invece, alcun indennizzo qualora il danno dovesse avere un grado di menomazione inferiore al 6%, la cosiddetta franchigia.

Infortunio sul lavoro: cosa spetta in caso di morte del lavoratore

Qualora l’infortunio sul lavoro dovesse essere causa di morte del lavoratore, allora l’Inail si farà carico di una rendita ai superstiti, ossia:

  • coniuge o parte di unione civili;
  • figli;
  • in mancanza di questi, la rendita verrà riconosciuta a genitori, fratelli e sorelle.

Tale rendita è calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria – 32.405,10 nel 2022 – nella misura del:

  • 50% per coniuge o parte unione civile;
  • 20% a ciascun figlio;
  • 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori, figlio naturale riconosciuto o riconoscibile, figlio di genitore divorziato;
  • 20% a ciascun genitore naturale o adottivo e a ciascuno dei fratelli o sorelle.

E ancora, per contribuire alle spese per il funerale spetta il cosiddetto assegno funerario, d’importo – aggiornato al 1° gennaio 2021 – di euro 10.542,45 (non è soggetto a tassazione Irpef).

Fonte: Money.it

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