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Consolidato per un minor numero di società

Meno società saranno tenute alla redazione del bilancio consolidato mentre maggiori informazioni dovranno essere fornite nella nota integrativa. Sono le principali novità che caratterizzeranno i bilanci 2020

Consolidato per un minor numero di società

Meno società saranno tenute alla redazione del bilancio consolidato mentre maggiori informazioni dovranno essere fornite nella nota integrativa. Sono

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Meno società saranno tenute alla redazione del bilancio consolidato mentre maggiori informazioni dovranno essere fornite nella nota integrativa. Sono le principali novità che caratterizzeranno i bilanci 2020 per effetto dello schema di disegno di legge recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020, prossimamente all’esame del consiglio dei ministri.

I bilanci consolidati

Viene modificato l’art. 27 del dlgs 127/1991 nella parte in cui si prevedono le cause di esonero dall’obbligo di redazione per le società di dimensioni minori. L’attuale formulazione del citato art. 27 prevede che siano esonerate dall’obbligo le holding che sulla base dei bilanci aggregati non abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: euro 20 milioni di totale degli attivi degli stati patrimoniali; euro 40 milioni di totale ricavi; n. 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. La novità prevista è che, fermi restando detti limiti numerici, il calcolo per la verifica del superamento non prenderà più a base l’aggregato dei singoli bilanci da consolidare ma i valori già consolidati, ossia al netto delle elisioni delle partecipazioni, dei rapporti intercompany ecc.

Tale soluzione sembrerebbe, però, di difficile applicazione pratica, in quanto, per determinare se la holding abbia l’obbligo di redazione del consolidato dovrebbe, di fatto, simularne il risultato! Se, infatti, fino ad oggi bastava sommare gli attivi di stato patrimoniale, i ricavi e il numero di dipendenti dai singoli bilanci delle società del gruppo per comprendere se si fosse obbligati o meno alla redazione del bilancio consolidato, ora si dovrebbe procedere operando anche le rettifiche di consolidamento. Tale operazione può essere bypassata (strada che verosimilmente sarà utilizzata nella generalità dei casi) sfruttando l’opzione concessa dal comma 1-bis di nuovo conio. Detto comma prevede, infatti, che la verifica del superamento dei limiti numerici può continuare ad essere effettuata su base aggregata ma prendendo a base i limiti dei totali attivi e dei ricavi maggiorati del 20%

Altra novità prevista è che nella nota integrativa, nell’elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate, occorre indicare per ciascuna impresa l’importo del patrimonio netto e dell’utile o della perdita risultante dall’ultimo bilancio approvato.

Le modifiche al bilancio d’esercizio

Una prima modifica tendente a rendere maggiormente chiaro il bilancio d’esercizio è quella riguardante i «compensi di partite». L’attuale versione dell’art. 2423 ter c.c. prevede un generale divieto di compensi di partite; la modifica apportata precisa che qualora la compensazione sia ammessa dalla legge vanno indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione.

Novità sono previste anche per gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria per le quali non si applicano: le disposizioni dell’art. 2435 ter (bilancio delle microimprese), l’esonero dalla redazione della relazione sulla gestione nel caso di bilancio abbreviato nonché la facoltà, sempre in caso di bilancio abbreviato, di ricomprendere le voci dei ratei e risconti attivi e dei ratei e risconti passivi rispettivamente nella voce CII (crediti) e nella voce D (debiti) dello stato patrimoniale.

Maggiori informazioni di nota integrativa sono, infine, previste in capo alle società di capitali che assumono partecipazioni in imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime. È espressamente previsto che nella nota integrativa gli amministratori devono dare specifica informazione sulla denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato.

Decorrenza delle nuove norme

Tutte le disposizioni esaminate si applicano per la prima volta al bilancio dell’impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019.

Fonte : www.italiaoggi.it

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