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Facebook nel mirino dell’Antitrust

Facebook nel mirino dell’Antitrust

Il Tar del Lazio conferma: il conferimento di dati personali è controprestazione contrattuale. Il Garante della Privacy, Antonello Soro, ha recente

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Il Tar del Lazio conferma: il conferimento di dati personali è controprestazione contrattuale.

Il Garante della Privacy, Antonello Soro, ha recentemente ricordato che a oggi si calcola in 80 il numero di applicazioni (che tracciano abitudini e posizioni degli utenti) per ogni persona che fa uso di smartphone nel mondo. Una cifra choc. È di tutta evidenza dunque, che nella digital industry 4.0, i dati personali non possono prescindere da una loro, ancorché sommaria, suscettibilità economica.

Nel 2013 l’Unità Dg Connect della Commissione Europea, affidò alla Idc, società che si occupa di ricerche di mercato nell’universo delle Information and Communication Technologies, uno studio volto a sondare il valore dell’industria dei dati in Italia e in Europa. Ebbene, si stimò (con profetico acume) che nel 2020 i dati personali avrebbero innescato un giro d’affari pari a 106 miliardi di euro.
Sulla scorta di questa premessa, sarà più semplice introdurre due recenti sentenze, rispettivamente contro Facebook Inc. e Facebook Ireland, con cui il Tar del Lazio ha parzialmente confermato un provvedimento dell’AGCM.

Nel 2018, l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato aveva sanzionato Facebook per due condotte ritenute scorrette.

La prima condotta rilevata dall’Antitrust riguarda il claim con cui Facebook induceva l’utente a registrarsi sulla piattaforma: “E’ gratis e lo sarà per sempre”. In questo caso, il Tar ha confermato la sanzione di 5 milioni di euro. Secondo il Tribunale amministrativo, Facebook avrebbe dovuto informare l’utente che l’attivazione di un account comporta un’indefettibile cessione di dati personali, utilizzati dal social di Zuckerberg per finalità commerciali. Infatti, il 98 % dei proventi di Facebook Inc. si fonda sulla pubblicità online che, a voler essere più precisi, è profilata secondo le particolari preferenze dei singoli utenti.

Facebook si era difeso dinanzi al giudice adducendo la carenza di potere dell’Antitrust, poiché il servizio da esso fornito è privo di corrispettivo patrimoniale e, quindi, di un interesse economico meritevole di tutela.

In realtà, senza la mole di dati spontaneamente forniti dai consumatori, Facebook non potrebbe continuare a esistere, né tantomeno essere gratuito. Inoltre, secondo il Tar, Facebook è tenuto a rispettare gli obblighi di “chiarezza, completezza e non ingannevolezza delle informazioni previsti dalla legislazione a protezione del consumatore”.

La presunta gratuità del servizio, dunque, è una chimera. Il funzionamento della piattaforma si fonda su un baratto: dati personali in cambio di un servizio che per sua natura è finalizzato alla condivisione di informazioni, gusti ed esperienze.

La seconda sanzione, invece, è stata annullata. Secondo l’Antitrust la piattaforma eserciterebbe un “indebito condizionamento” degli utenti i cui dati vengono trasmessi a terze parti senza il necessario consenso (richiesto dall’art. 7 del Regolamento UE 679/2016).

Tuttavia, in merito a questa vicenda, il Tar ha osservato che in realtà gli utenti possono scegliere se consentire o meno l’integrazione tra diverse piattaforme. Ma anche questo secondo aspetto continua a destare perplessità sulla scena internazionale. Non è un caso che anche negli Stati Uniti, Facebook sia finito nel mirino dell’Antitrust e che, più in generale, le autorità americane stiano monitorando come le piattaforme digitali gestite dalla Facebook Inc., sarebbe a dire Whatsapp, Instagram e Messanger, interagiscono tra di loro. Lo riporta il Wall Street Journal. L’interconnessione tra piattaforme diverse (ma riconducibili allo stesso Titolare) può aprire prospettive inquietanti in materia di protezione dei dati personali. Il pericolo più imminente riguarda la “esternalizzazione” di dati, informazioni e preferenze del consumatore che possono essere processate da sistemi di intelligenza artificiale per il raggiungimento di finalità di marketing.

Oltre gli Stati Uniti, anche la Cina vuole aggiornare la sua legislazione antitrust per garantire una supervisione sui colossi del web.

L’obiettivo di Pechino è fugare il pericolo che gruppi dominanti monopolizzino i servizi della società dell’informazione sfruttando il loro potere di mercato.

In definitiva, a prescindere dall’effettiva portata delle sanzioni parzialmente confermate dal Tar del Lazio, queste sentenze hanno blindato un concetto che – anche alla luce delle ulteriori argomentazioni emerse – deve diventare di pubblico dominio: i dati consentono ai servizi della società dell’informazione di profilare le nostre domande di consumo, aumentando vertiginosamente le possibilità di vendita di beni e servizi.

Inoltre, la precisione delle informazioni spontaneamente rese dal consumatore inconsapevole, consente un progressivo auto perfezionamento degli algoritmi di vendita, che elaborano numeri sempre più precisi su domanda di consumo ed evoluzione delle preferenze. Infatti, è curioso notare che su oltre un milione di applicazioni presenti sulla piattaforma Google Store, le app gratuite chiedano una maggiore condivisione di dati personali rispetto a quelle a pagamento. A ben vedere anche se è una definizione del tutto “irrituale”, si potrebbe parlare di paradosso della gratuità. L’impero di Zuckerberg è “finanziato” dalla apparente gratuità di un servizio.

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